Il club bianconero aveva protestato dopo la pesante sconfitta casalinga contro i bergamaschi
Il giudice sportivo ha respinto il ricorso dell’Udinese dopo il 2-6 incassato alla Dacia Arena contro l’Atalanta. Il club friulano aveva protestato dopo la gara che avevano dovuto disputare in una situazione di estrema emergenza a causa dei numerosi casi Covid in squadra. Di seguito il testo del comunicato.
“Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
N. 57
SERIE A TIM
Gara Soc. UDINESE ā Soc. ATALANTA del 9 gennaio 2022
Premesse in fatto
– In data 9 gennaio 2022 era in programma, alle ore 16.30 la gara Udinese-Atalanta, valida per la seconda giornata di ritorno del campionato Serie A TIM;
– il 7 gennaio 2022 la CAN rendeva noto che per la gara Udinese-Atalanta era stato designato quale Direttore di gara il Sig. Fabbri;
– il 10 gennaio 2022, con C.U. n. 133, veniva omologato il risultato di 2-6 in favore dellāAtalanta, come da referto di gara trasmesso dal Sig. Fabbri;
– il 10 gennaio 2022, alle ore 18.49, lāUdinese inviava il preannuncio di ricorso ex art. 65.1 lett. b) CGS;
– Il 12 gennaio 2022, alle ore 17.47, lāUdinese inviava il ricorso, con allegati, ai sensi dellāart. 65.1 lett. b) CGS, chiedendo il riconoscimento della non regolaritĆ della gara, lāannullamento del risultato conseguito sul campo come omologato e la conseguenziale ripetizione della gara in data da fissarsi;
– come reso noto con il C.U. n. 138 del 14 gennaio 2022, il Giudice Sportivo fissava per la data del 25 gennaio 2022 la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Udinese relativo alla gara sopra indicata, invitando le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 67, commi 6 e 7, CGS);
– in data 21 gennaio 2022, alle ore 18.43, pervenivano memorie, con allegati, prodotte dalla Udinese Calcio S.p.A.;
– in data 22 gennaio 2022, alle ore 22.39, lāAtalanta BC S.p.A. faceva pervenire memorie di controdeduzione, con richiesta di inammissibilitĆ e rigetto, in rito e nel merito, del reclamo proposto, parimenti allegando documentazione sui fatti;
– da ultimo, sempre in data 22 gennaio 2022, alle ore 22.48, faceva pervenire memoria, con documentazione di corredo, anche la Lega Serie A, destinataria anchāessa della comunicazione del Giudice ex art. 67 CGS, per resistere parimenti al ricorso dellāUdinese Calcio;
– la documentazione disponibile può ritenersi sufficiente per assumere le decisioni di stretta pertinenza di questo Giudice Sportivo in ordine alla gara in epigrafe.
Considerato
La Udinese Calcio chiede, in sostanza, lāannullamento dellāesito della gara in epigrafe, come refertato dal direttore di gara e successivamente omologato da questo Giudice, rilevando che vedevasi ingiustamente negata la richiesta di rinvio della disputa dellāincontro pur permanendo, nel caso di specie, ālāasimmetria della preparazione alla gara conseguente alla validitĆ e cogenza del provvedimento dellāAutoritĆ sanitaria territorialeā e dunque una conclamata e inaccettabile situazione di ānon superabile squilibrio nel potenziale tecnico delle squadre contendenti, tale da non permettere di ritenere conforme alle regole il complessivo svolgimento della gara ed il risultato maturato sul campoā.
Il tutto, dunque, āin spregio ai più scolastici, solari ed invero associativi princƬpi di buona fede e regolaritĆ competitiva, nonchĆ© di lealtĆ , correttezza e probitĆ , visto che lāUdinese onorava comunque lāimpegno scendendo in campo, ma in condizioni atletiche, psico-fisiche e tattiche āmortificantiā, con metĆ rosa assente per COVID (rilevante anche con nuovo Protocolloā¦), subendo conseguentemente lāumiliante sconfitta per 2-6ā. Situazione di fatto, ed esito avverso, che potevano essere serenamente evitati, col solo rispettare le condizioni di paritĆ nella competizione (rectius nello svolgimento della gara), e dunque concedendo il rinvio invocato, negato alla richiedente ma concesso ad altri sodalizi investiti dai medesimi problemi di decimazione della rosa causa COVID-19.
Il risultato del campo, e la conseguente omologazione, sarebbero dunque illegittimi per violazione dellāart. 48, comma 3, delle N.O.I.F. federali, in base al quale āin tutte le gare dellāattivitĆ ufficiale ĆØ fatto obbligo alle societĆ di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnicaā, non avendo potuto la societĆ reclamante ottemperare a tale obbligo per causa a sĆ© non imputabile, e più in generale per violazione dei principi generali di ragionevolezza ed uguaglianza, sanciti dalla Costituzione (art. 3), atteso che la regolaritĆ nello svolgimento delle competizioni costituisce espressione del generalissimo principio di uguaglianza e lāobbligo di garanzia della par condicio tra i competitori, e quindi della regolaritĆ della competizione sportiva, ha necessariamente natura pubblicistica e costituisce la āstella polareā, il fine istituzionale al quale tutte le attivitĆ poste in essere dalle Istituzioni sportive devono tendere.
La decisione di imporre la disputa della gara senza acconsentire ad alcun rinvio (anche breve, nella misura di qualche giorno, che avrebbe evitato lo svolgimento di āuna gara falsata a priori, come invece ĆØ avvenutoā), ha comportato la violazione dei richiamati princƬpi generali, determinando una oggettiva menomazione della capacitĆ professionale degli atleti, dal punto di vista non solo fisico (carenza di allenamento), ma anche psicologico (timore di infortuni), con ripercussioni dunque anche sul principio altrettanto fondamentale di tutela della salute (art. 32 Cost.).
A fronte pertanto dellāimpedimento formale ed assoluto dellāAutoritĆ sanitaria (isolamento domiciliare per il gruppo-squadra), giĆ riconosciuto dalla giurisprudenza sportiva come caso di āforza maggioreā, preclusivo della possibilitĆ di presentarsi alla gara e dunque esimente valida ai sensi dellāart. 55 delle N.O.I.F., viene chiesto, in definitiva, a questo Giudice di disapplicare, in quanto manifestamente illegittime, le Regole introdotte di urgenza dalla Lega di Serie A in data 6 gennaio 2022 (C.U. n. 126, poi sostituite dalla nuova regolamentazione di cui al C.U. LNP n. 141), nella parte in cui imponevano alle SocietĆ di partecipare comunque alle competizioni organizzate dalla medesima Lega ā qualora uno o più calciatori dello stesso club fossero risultati positivi al virus Sars-COVID-2 ā nel caso in cui i club in questione avessero almeno 13 calciatori (di cui almeno un portiere) tra quelli iscritti nelle rose di prima squadra o della formazione Primavera nati entro il 31 dicembre 2003 risultati negativi ai test entro i termini fissati.
Provvedimento consiliare, invero, che la stessa reclamante dĆ notizia di aver impugnato dinanzi ai giudici federali del Tribunale federale nazionale di primo grado (Sezione disciplinare).
La condotta di scendere in campo in alcun modo, insiste la reclamante con memoria, poteva ritenersi acquiescenza ai fini giuridico-legali (art. 329 c.p.c.).
LāAtalanta Bergamasca Calcio, costituitasi in giudizio, ha controdedotto in ordine alle lagnanze dedotte dalla societĆ friulana, eccependo preliminarmente lāinammissibilitĆ e/o improcedibilitĆ in rito del gravame proposto, e comunque riaffermando recisamente nel merito la regolaritĆ della gara disputatasi, conformemente anche alle Regole vigenti del Giuoco del Calcio (in particolare Regola n. 3).
Anche la Lega Nazionale Professionisti di Serie A ĆØ intervenuta in giudizio, con apposita memoria di costituzione, riepilogando lāevolversi della situazione in fatto (comprese le pronunzie giurisdizionali, ed in particolare il decreto cautelare monocratico n. 1 in data 8 gennaio 2022 del Presidente del TAR Friuli V.G., il quale, accogliendo le istanze della Lega – inerte lāodierna reclamante – sospendeva il provvedimento in data 5 gennaio 2022 del Dipartimento prevenzione dellāAzienda sanitaria Friuli Centrale nella parte in cui disponeva comunque il divieto di esercitare sport di squadra di contatto dal 5 al 9 gennaio 2022 anche per tutti i soggetti sottoposti a autosorveglianza impedendo dunque lāattivitĆ āin bollaā) e del quadro regolatorio, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi dedotti, non senza eccepire anchāessa, in punto di rito, profili di inammissibilitĆ del gravame, con riguardo ā in particolare ā alla non reclamabilitĆ dei provvedimenti associativi sulla formazione dei calendari, nonchĆ© sulla data e sullāora di inizio della gara, ex art. 29 Statuto-Regolamento Lega e alla non impugnabilitĆ nella presente sede delle Regole dettate con C.U. n. 126 del 6 gennaio 2022.
Lāinfondatezza dei motivi dedotti col ricorso in trattazione, che, avuto riguardo agli stretti margini di valutazione consentiti a questo Giudice Sportivo sulla questione sottoposta, non può essere favorevolmente definito nel merito, consente di prescindere dalle eccezioni di inammissibilitĆ del gravame sollevate dalle parti resistenti, anche se le censure dedotte ācautelativamenteā avverso le Regole introdotte dal Consiglio di Lega con il C.U. n. 126, impugnate comunque dalla ricorrente dinanzi alla giustizia federale (T.F.N.) conformemente allāart. 9.10 dello Statuto Regolamento di Lega, non potrebbero comunque essere oggetto di disamina da parte di questo stesso Giudice, a cui peraltro nessuna norma dellāordinamento statale, ma neanche dellāordinamento sportivo, attribuisce il potere di disapplicare per presunti profili di illegittimitĆ le regole dellāordinamento sportivo medesimo.
NĆ© spetta a questo Organo di giustizia sportiva sindacare la correttezza dei provvedimenti organizzativi rilasciati (o eventualmente negati) dallāEnte associativo, con riguardo in particolare alla mancata concessione del rinvio della gara (sul quale, a differenza degli altri casi consimili, poteva escludersi fin da subito lāaccordo della controparte sportiva, impegnata a breve in altro incontro ufficiale).
Ciò premesso, deve dirsi che la gara in questione, omologata da questo Giudice, risulta essersi disputata, per quanto dal medesimo sindacabile, secondo i canoni della più completa regolarità , avuto riguardo anche alle prescrizioni minime delle Regole fondamentali del Giuoco del Calcio (in particolare la Regola 3) sul numero dei calciatori e la composizione delle squadre. La gara è stata poi regolarmente portata a termine, come da referto arbitrale del Direttore di gara designato.
NĆ© invero possono trovare ingresso, in senso inficiante della regolaritĆ medesima della gara, considerazioni sul presunto squilibrio tecnico che sarebbe derivato dalla mancata preparazione o dalle assenze causa COVID (assenze che hanno afflitto di certo non solo la squadra reclamante).
Lāart. 48 delle N.O.I.F., invocato parimenti dalla reclamante, nella parte in cui recita, al comma 3, che āin tutte le gare dellāattivitĆ ufficiale ĆØ fatto obbligo alle societĆ di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnicaā, ĆØ chiaramente norma rivolta a garantire la regolaritĆ e la sportivitĆ delle competizioni, in disparte la posizione e gli interessi di classifica, e allāuopo introduce un chiaro āobbligoā di schierare la migliore formazione possibile sempre e comunque, che non può però tradursi, come invece vorrebbe la ricorrente, in un presunto ādirittoā a schierare la migliore formazione possibile, che nella specie sarebbe stato leso dalla āimposizioneā a giocare. Interpretazione che porterebbe alle conseguenze paradossali di poter contestare ogni gara disputata, anche a fronte di una sola assenza nella compagine di riferimento.
P.Q.M.
Respinge il ricorso della Soc. Udinese Calcio e conferma il risultato dellāincontro in epigrafe come omologato con C.U. n. 133 del 10 gennaio 2022.
Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea”.


