Plusvalenze sospette di Juventus, Napoli e altri club, si riapre il caso: la Procura Figc deposita il ricorso

Agnelli Nedved Paratici

Il Procuratore federale Giuseppe ChinĆ© e il Procuratore aggiunto Giorgio Ricciardi hanno presentato oggi il reclamo alla Corte Federale d’Appello

Un documento di settanta pagine per annunciare il ricorso. La Procura Figc non si arrende sul caso delle presunte plusvalenze false realizzate da Juventus, Napoli e altri nove club di Serie A e B, tutti assolti al pari dei 59 imputati nel primo grado del processo sportivo.

Nella giornata di oggi ĆØ stato depositato l’appello alla Corte Federale d’Appello, che dovrĆ  quindi esprimersi sulla sentenza di assoluzione totale emessa dal Tribunale Federale Nazionale.

Pur riconoscendo che alcune operazioni “destano sospetto”, il Tribunale ha ritenuto che “Il metodo di valutazione adottato dalla Procura federale può essere ritenuto ā€œunā€ metodo di valutazione, ma non ā€œilā€ metodo di valutazione”. Ma ora la Procura Figc passa al contrattacco, contestando punto per punto le motivazioni che hanno portato all’assoluzione e chiede di riesaminare tutti i casi, nessuno escluso. Da Agnelli a De Laurentiis, dagli altri dirigenti juventini ai vari club coinvolti, ci sarĆ  un secondo round.

“Il primo e, forse, più grave motivo di erroneitĆ  della decisione gravata – si legge nel reclamo presentato oggi dal Procuratore federale Giuseppe Chiné e dal Procuratore aggiunto Giorgio RicciardiĀ – ĆØ la mancanza assoluta di ragioni, nell’ambito del corpo motivazionale, per le quali il giudice di primo grado abbia ritenuto di discostarsi e, per certi versi, disapplicare completamente i principi ampiamente enucleati in materia dalla Giustizia Sportiva di questa Federazione”.

“Alla luce della cornice giurisprudenziale sopra richiamata – spiega ancora la Procura Figc dopo aver citato una serie di sentenze – che certamente aveva affermato il principio della libera contrattazione tra le parti, ma nel contempo aveva valorizzato adeguatamente le caratteristiche delle operazioni contestate, che le rendevano ā€œanomaleā€ anche e soprattutto nell’ottica del libero mercato, al punto da ritenere raggiunta la prova della violazione delle norme federali proprio in virtù di tali caratteristiche (reiterazione, scambio senza effetto finanziario, mancato utilizzo del diritto acquistato, ecc.), risulta evidente come il Tribunale nel caso di specie abbia – nonostante il dichiarato sospetto sorto su alcune operazioni – omesso completamente l’esame di tutti gli elementi e i dati documentali offerti nel deferimento e nella relazione di indagine, in particolare riguardo a quei plurimi elementi gravi, precisi e concordanti che rendono evidente la strumentalizzazione e l’uso improprio che le societĆ  coinvolte hanno fatto della propria libertĆ  di contrarre, abusando delle plusvalenze realizzate sulle vendite dei diritti e omettendo la svalutazione dei diritti acquistati”.

Viene anche contestata la bocciatura del “metodo” scelto per analizzare le operazioni di mercato sospette. “Il Tribunale rimprovera alla Procura Federale di non aver attribuito pesi percentuali specifici a ciascun parametro utilizzato per determinare il valore del diritto alle prestazioni di ciascun calciatore; in buona sostanza, il Tribunale sostiene che i parametri utilizzati siano significativi ed espressione del valore del diritto, ma che la Procura non avrebbe stabilito, per ciascun parametro, l’incidenza rispetto al valore totale attribuito cosƬ inficiando il processo valutativo. Dunque, il Tribunale riconosce che si possa procedere alla valutazione dei diritti de quibus, ma nel contempo ritiene che, ai parametri utilizzati, debbano essere associati pesi percentuali. Vero ĆØ, e ciò si evince dagli atti del procedimento e dal deferimento, che la Procura Federale abbia tenuto in debito conto anche di tale impostazione, divenendo cosƬ il rilievo tecnico del Tribunale privo di fondamento, nel pervenire ai valori dei diritti compravenduti nelle operazioni oggetto del procedimento”.

Viene inoltreĀ contestato che il Tribunale avrebbe applicato in maniera erronea i principi relativi all'”onere della prova” a carico dell’ufficio requirente della Figc.Ā Secondo la Procura Federale “emergono da quanto sopra anche l’estrema illogicitĆ  della decisione nonchĆ© la grave carenza di motivazione”.

Nel caso specifico della Juventus,Ā ā€œā€¦.sin dai preliminari accertamenti svolti ĆØ emerso, da un lato, l’assoluto rilievo di siffatte operazioni nel bilancio della JUVENTUS s.p.a., essendo state contabilizzate, negli esercizi sopra indicati, plusvalenze per complessivi € 322.707.000; dall’altro, si ĆØ registrata la costante crescita di siffatta voce ad eccezione dell’ultimo esercizio, in via del tutto proporzionale all’aumento delle perdite e degli ammortamenti dei medesimi diritti”.

“A parere di questo Ufficio – si legge ancora – gli elementi e gli indizi gravi precisi e concordanti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Torino in relazione alla posizione della Juventus e dei suoi tesserati possono essere confrontati, in termini di similitudine della fattispecie, con la documentazione relativa a tutte le altre societĆ  e tesserati oggetto del presente procedimento”.

Lo scrive Il Tempo.

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Morituri te s’enculant
Morituri te s’enculant
3 anni fa

Tutta scena per mostrarsi solerti e imparziali. Tempo un mesetto tra rinvii, elementi insufficienti e prove occultate… e il tutto finirĆ  nuovamente col classico ā€œnon luogo a procedereā€.

Rikkk
Rikkk
3 anni fa

non esistono rinvii..

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