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L’AGCM: “Roma, clausole vessatorie negli abbonamenti” (COMUNICATO)

L’argomento è il rimborso dei biglietti in caso delle partite a porte chiuse

L’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha ritenuto vessatorie alcune clausole presenti nell’acquisto degli abbonamenti dell’AS Roma per la stagione 2019-20. Il club giallorosso, sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un estratto del provvedimento:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Estratto del Provvedimento di chiusura del procedimento CV208 Roma — Clausole rimborso biglietti

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 ottobre 2020 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice del Consumo. In data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento CV208 Roma — Clausole rimborso biglietti, nei confronti della società A.S. Roma S.p.A. per presunta vessatorietà di alcune clausole contenute nelle “Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento — stagione sportiva 2019-2020” e nelle “Condizioni di acquisto biglietti — stagione sportiva 2019-2020”.

[OMISSIS]

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i consumatori, le clausole di seguito trascritte contenute nelle “Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento — stagione sportiva 2019-2020”, nonché nelle “Condizioni di acquisto biglietti —stagione sportiva 2019-2020”:

i) lettera C delle “Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento — stagione sportiva 2019¬2020”: “[…] In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o chiusure di settori disposti per legge, regolamenti o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale dell’abbonamento, salvo non derivino da responsabilità diretta di AS ROMA, per dolo e/o colpa grave, accertata con sentenza dall’autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare dell’abbonamento”;

ii) articolo 7 delle “Condizioni di acquisto biglietti”: “In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure di settori disposte per Legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale, salvo non derivino da responsabilità diretta di AS Roma per dolo e/o colpa grave, accertata con sentenza dell’Autorità Giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare del biglietto.”

iii) articolo 5 delle “Condizioni di acquisto biglietti”: “Variazioni di data, orario, o luogo di disputa delle partite non daranno diritto al rimborso del prezzo del biglietto”.

[OMISSIS]

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

[OMISSIS]

Le clausole di cui alla lettera C delle “Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento — stagione sportiva 2019-2020” e all’art. 7 delle “Condizioni di acquisto biglietti — stagione sportiva 2019¬2020”, descritte al paragrafo II, lettere i) e ii) del presente provvedimento, escludono il diritto del consumatore a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o dei singoli biglietti in caso di chiusura dello stadio, sia per inadempimento colpevole della società che in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, salvo il caso di responsabilità diretta della società AS Roma per dolo e/o colpa grave accertata dall’Autorità Giudiziaria. Le clausole inoltre pongono a carico del consumatore le spese di trasferta, in caso di squalifica dello stadio Olimpico di Roma, anche nell’ipotesi di inadempimento colpevole della società.

[OMISSIS]

Le clausole contrattuali in esame, pertanto, risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi i e 2, lettera b) e t), e 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di inadempimento contrattuale imputabile alla società.

La clausola di cui all’art. 5 delle “Condizioni di acquisto biglietti — stagione sportiva 2019-2020”, descritta al paragrafo II, lettera iii), del presente provvedimento esclude il diritto del consumatore a ottenere il rimborso del prezzo del singolo titolo di accesso in caso di rinvio dell’incontro. [OMISSIS] Tale clausola risulta, pertanto, vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera b), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

[OMISSIS]

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettere b) e t), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

DELIBERA

a) che le clausole di cui alla lettera C delle “Condizioni di sottoscrizione dell ‘abbonamento — stagione sportiva 2019-2020” e all’art. 7 delle “Condizioni di acquisto biglietti — stagione sportiva 2019-2020” della società A.S. Roma S.p.A., descritte al punto II, lettere i) e ii), del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere

b) e t), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; b) che la clausola di cui all’art. 5 delle “Condizioni di acquisto biglietti — stagione sportiva 2019¬2020” della società A.S. Roma S.p.A., descritta al punto II, lettera iii), del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione“.

 

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